Art. 7.
(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

      1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1:

              1) all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, relativamente alla percentuale massima cumulativa di lavoratori caratterizzati da impieghi temporanei di qualsiasi genere, e di cui all'articolo 8»;

              2) la lettera b) è abrogata;

          b) il comma 3 è abrogato;

          c) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comma 2»;

          d) il comma 5 è abrogato;

          e) al comma 7:

              1) all'alinea, dopo le parole: «più rappresentativi» sono inserite le seguenti: «secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-bis»;

              2) alla lettera a), dopo le parole: «nazionali di lavoro» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1-bis»;

              3) le lettere c) e d) sono abrogate;

          f) il comma 8 è abrogato;

          g) il comma 9 è sostituito dal seguente:

      «9. Il lavoratore, che nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa a carattere stagionale o comunque per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Lo stesso

 

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lavoratore, qualora manifesti la disponibilità entro i tre mesi successivi alla conclusione del rapporto di lavoro, ha diritto di precedenza in caso di assunzioni a termine nelle imprese stagionali»;

          h) il comma 10 è abrogato.